CRI Canossa
Lo statuto
Trascorrono quasi vent'anni dall'entrata in essere del Sistema Sanitario Nazionale e della legge sul riordinamento della Croce Rossa Italiana quando viene adottato il regolamento per l'approvazione del nuovo statuto dell'Associazione. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 110 del 7 marzo 1997 viene confermata alla Croce Rossa Italiana la personalità giuridica di diritto pubblico avente una durata illimitata ed il cui scioglimento può essere determinato solo per legge.
I compiti
Lo Statuto definisce i compiti dell'Associazione sia in tempo di guerra che in pace.
Per quanto concerne i compiti in caso di conflitto armato, la Croce Rossa Italiana, in conformità alle Convenzioni di Ginevra ed ai loro Protocolli aggiuntivi del '77, "partecipa allo sgombero ed alla cura dei feriti e dei malati di guerra nonché alle vittime dei conflitti armati, allo svolgimento dei compiti di carattere sanitario e assistenziale connessi all'attività di difesa civile, a disimpegnare il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati, dei dispersi, dei profughi, dei deportati e rifugiati".
Sono invece compiti in tempo di pace:
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organizzare e svolgere servizio di assistenza socio sanitario in favore di popolazioni nazionali e straniere nelle occasioni di calamità e nelle situazioni di emergenza sia interne che internazionali e svolgere i compiti di struttura operativa nazionale di protezione civile;
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concorrere, attraverso lo strumento della convenzione, ad organizzare ed effettuare con propria organizzazione il servizio di pronto soccorso e trasporto infermi in ambito internazionale, nazionale, regionale e locale;
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concorrere al raggiungimento delle finalità ed all'adempimento dei compiti del Servizio Sanitario nazionale con il proprio personale sia volontario sia di ruolo nonché con personale comandato o assegnato a svolgere, altresì, attività e servizi sanitari e socio-assistenziali per conto dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici e privati, attraverso la stipula di apposite convenzioni;
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promuovere la donazione del sangue, organizzare i donatori volontari, collaborare con le proprie strutture alle attività trasfusionali del Sevizio sanitario nazionale, anche costituendo idonee scorte di sangue e di emoderivati;
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collaborare con le Forze Armate per il servizio di assistenza sanitaria;
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promuovere la partecipazione dei giovani alle attività di Croce Rossa;
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diffondere tra i giovanissimi, anche in ambiente scolastico ed in collaborazione con le autorità scolastiche, i principi, le finalità e gli ideali della Croce Rossa;
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diffondere e promuovere i principi umanitari che caratterizzano l'istituzione della Croce Rossa Internazionale;
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collaborare con le Società di Croce Rossa degli altri Paesi, aderendo al Movimento internazionale di Croce Rossa e di Mezzaluna Rossa;
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adempiere a quanto connesso dalle convenzioni, risoluzioni e raccomandazioni degli organi di Croce Rossa alle Società Nazionali di Croce Rossa;
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svolgere ogni altro compito attribuito con leggi, regolamenti e norme internazionali attinenti alla materia della Croce Rossa.
All'Associazione, mediante l'art. 3 dello Statuto, viene riconosciuta, inoltre, la possibilità di essere delegata, mediante convenzione, a gestire con la propria organizzazione il servizio di pronto soccorso nelle autostrade, nei porti e negli aeroporti dell'intero territorio nazionale; essa può essere delegata, inoltre, mediante concessione dallo Stato, dalle regioni e da enti pubblici allo svolgimento di altri compiti.